Autocertificazione - dichiarazione sostitutiva di certificazione
La dichiarazione sostitutiva di certificazione consente di dichiarare fatti o situazioni personali in sostituzione del certificato corrispondente. (art. 16 D.P.R. n. 444 del 28.12.2000). Occorre firmarla per renderla valida. (Disponibile anche con servizio online).
Quando si usa
L'autocertificazione sostituisce i certificati di:
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Nei rapporti con la pubblica amministrazione, la carta d'identità è sostitutiva di tutti i certificati che contengono le stesse informazioni in essa riportate: nome, cognome, luogo e data di nascita.
Il rifiuto della pubblica amministrazione di accettare queste forme alternative di certificazione, quando ci siano tutti i presupposti per accoglierle, costituisce violazione dei doveri di ufficio.
Quanto dura
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
A questo proposito, i certificati relativi a situazioni personali che non cambiano nel tempo (nascita, morte, titoli di studio) non scadono mai; tutte le altre certificazioni anagrafiche (cittadinanza, residenza, stato di famiglia, esistenza in vita, stato libero, godimento dei diritti politici), i certificati e gli estratti di stato civile hanno validità sei mesi dal rilascio; si possono presentare certificati scaduti, dichiarando in fondo al documento che le indicazioni contenute sono invariate (la firma non deve essere autenticata).
Come si fa
In fondo alla pagina sono disponibili i moduli da scaricare e compilare (occorre allegare la fotocopia del documento d'identità del dichiarante).
In alternativa, è possibili utilizzare il servizio online per ottenere alcune autocertificazioni precompilate.
Cosa NON è possibile autocertificare
- certificati medici
- certificati sanitari
- certificati veterinari
- certificati di origine
- certificati di conformità CE
- marchi
- brevetti
Autentica di firma su istanze
- si autentica la firma per le dichiarazioni sostitutive di notorietà rivolte ai privati e per le domande relative alla riscossione di benefici economici da parte di un'altra persona;
- non si autentica più la firma nelle domande rivolte alla pubblica amministrazione se presentate direttamente dall'interessato o se la domanda viene inviata per posta, fax o per via telematica allegando fotocopia non autenticata di un documento di identità;
- la firma su dichiarazioni sostitutieve di notorietà deve essere autenticata direttamente dagli enti e dalle imprese di servizi pubblici (USL, INPS, Poste, Telecom ecc.)
- i documenti che richiedono la firma di più persone possono essere sottoscritti anche separatamente.
NB: l'avvio della domanda (istanza) con firma non autenticata non comporta, di per sè, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (infatti, per norma generale, le domande rivolte agli organi della Pubblica Amministrazione per ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo sono soggette all'imposta di bollo).
Autentica di fotografia - Le fotografie richieste per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio richiedente, se presentate direttamente dal cittadino.
L'autocertificazione in tante lingue
28/01/2021 - 24/01/2014