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ERP - Coabitazione ed ospitalità temporanea

Servizio attivo

È possibile ospitare persone estranee al nucleo famigliare degli assegnatari Erp facendo domanda di ospitalità temporanea e coabitazione.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

La possibilità di presentare domanda di ospitalità temporanea e coabitazione è riservata agli assegnatari di un alloggio Erp.

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Descrizione

Coabitazione

Una persona estranea al nucleo viene a risiedere per assicurare le dovute cure a un componente del nucleo assegnatario in condizione di certificata invalidità, non autosufficienza o condizione di disabilità con necessità di assistenza continuativa.
Un assistente familiare o collaboratore domestico può chiedere la residenza nell’alloggio solo se ha un contratto di lavoro regolare che comprende anche l’assistenza notturna.

La persona ammessa alla coabitazione:

  • non diventa parte del nucleo assegnatario
  • non acquisisce il diritto a subentrare nell’alloggio
  • non viene valutata ai fini dei requisiti ERP
       

Ospitalità temporanea

Una persona viene ospitata per un periodo breve.
L’ospitalità temporanea deve sempre essere comunicata all’Ufficio Abitazioni prima dell’inizio.
Non è consentito ospitare persone in modo continuativo senza comunicarlo al Comune.
Questo comportamento è considerato come cessione parziale dell’alloggio ed è una violazione molto grave che ha come conazseguenza l’avvio della procedura di decandenza oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa.
Non è permesso dare in uso l’alloggio, anche solo per pochi giorni, in cambio di denaro (ad esempio subaffitto o forme simili a B&B).

L’assegnatario può ospitare qualcuno per un massimo di 90 giorni.
Per farlo è necessario:

  • chiedere l’autorizzazione al Comune
  • compilare l’apposito modulo di richiesta prima che la persona venga ospitata.

Chi è ospitato temporaneamente non entra nel nucleo e non ha diritti sull’alloggio.
Il periodo può essere prolungato dal Dirigente solo in presenza di:

  • gravi motivi socio-sanitari
  • esigenze di lavoro
  • esigenze di studio (se la persona risiede in un altro Comune)

Il Comune può negare la richiesta di ospitalità se:

  • l’alloggio è troppo piccolo per accogliere altre persone
  • il nucleo ha violato il regolamento negli ultimi 12 mesi
  • sono presenti conflitti condominiali documentati
  • il nucleo è moroso nel pagamento del canone o degli oneri

Se, successivamente a  controlli di almeno tre mesi, il Comune accerta che nell’alloggio vivono persone non dichiarate:

  • viene applicata una sanzione
  • in caso di ripetute irregolarità si applicano ulteriori misure previste dal Regolamento

Gli ospiti devono rispettare il regolamento degli alloggi ERP econtribuire alle spese condominiali relative ai servizi utilizzati.
Se un ospite o un coabitante non rispetta le norme, l’ospitalità viene revocata e al nucleo assegnatario vengono applicate le sanzioni previste
L’ospitalità temporanea non cambia la composizione del nucleo familiare e non dà diritto al subentro nell’alloggio.

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Come fare

Tanto l’ospitalità quanto la coabitazione devono essere comunicate al Comune di Piacenza.

Le richieste compillate su appositi moduli di domanda (modulo di domanda coabitazione - modulo di domanda ospitalità temporanea), vanno compilate e consegnate al Servizio Progetto Casa - Ufficio Abitazioni e diritto alla casa di viale Beverora n° 57.

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Cosa serve

COABITAZIONE

Oltre al modulo debitamente compilato e firmato dal richiedente, alla presentazione della domanda è necessario allegare la seguente documentazione:

  • Copia del documento di identità o permessi di soggiorno o CE soggiornanti di lungo periodo del richiedente
  • Copia del documento di identità del coabitante, per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea copia del permesso di soggiorno o CE per soggiornanti di lungo periodo
  • Copia del contratto di lavoro che ricomprenda l'assistenza notturna
  • Copia del verbale di invalidità e/o documentazione attestante le necessità di assistenza continuativa

OSPITALITÀ TEMPORANEA

Oltre al modulo compilato e firmato dal richiedente, alla presentazione della domanda è necessario allegare i seguenti documenti:

  • Copia del documentodi dientità o permesso di soggiorno o CE soggiornanti di lungo periodo del richiedente
  • Copia del documento di identità della persona ospitata, per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea copia del permesso di soggiorno o CE per soggiornanti di lungo periodo
  • Copia del verbale di invalidità e/o documentazione attestante le necessità di assistenza e/o cura
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Cosa si ottiene

Facendo domanda di coabitazione e di ospitalità temporanea gli assegnatari Erp possono ospitare persone estranee al nucleo familiare.

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Tempi e scadenze

Le domande di coabitazione e ospitalità temporanea possono essere presentate nel corso di tutto l'anno.

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Accedi al servizio

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Vincoli

Non rispetto delle norme previste dal Regolamento d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nel caso in cui l'Agente Accertatore accerti che le persone ospitate o in coabitazione non rispettino le norme previste nel presente regolamento, il Comune procederà alla revoca dell'ospitalità e all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento a carico del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio.

Il Comune dovrà comunicare ad Acer l'autorizzazione o il diniego dell'ospitalità temporanea ed il periodo per la quale è stata concessa. Tale comunicazione darà diritto ad Acer di richiedere al titolare del contratto di locazione un contributo come concorso al rimborso dei servizi relativi all'alloggio.

Nel caso in cui l'Agente Accertatore accerti che il conduttore, già formalmente diffidato, persista nell'ospitare terze persone si procederà a risolvere il contratto di locazione per inadempimento contrattuale.

In nessun caso l’ospitalità temporanea e la coabitazione comportano modifica della composizione del nucleo avente diritto né costituiscono titolo al subentro.

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Contatti Utili

Ufficio Abitazioni e diritto alla casa : 0523 492 162
Ufficio Abitazioni e diritto alla casa : abitazioni@comune.piacenza.it
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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2025, 11:33

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