Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai trasgressori di alcune norme del Codice della strada
Descrizione
Per confisca si intende la sottrazione definitiva del mezzo al proprietario a beneficio dello Stato.
In questi casi l'organo di polizia che accerta la violazione effettua il sequestro del veicolo (o delle altre cose oggetto della violazione) facendolo rimuovere e condurre in un apposito luogo di custodia, secondo le modalità previste dal regolamento.
Come fare
- se il sequestro è amministrativo, occorre rivolgersi al Prefetto di Piacenza e o al Giudice di Pace di Piacenza entro il sessantesimo giorno dalla data di contestazione o notificazione - 203 cds e 204 bis cds;
- se è penale, è necessario indirizzarsi all'Autorità Giudiziaria.
Cosa serve
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Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
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Casi particolari
Contro il provvedimento di sequestro amministrativo finalizzato a confisca amministrativa è possibile presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace di Piacenza (art. 203 del Codice della Strada).
Costi
Se il veicolo è stato recuperato dal carro attrezzi, è necessario pagare le spese di rimozione e custodia.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
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Normativa
Art. 213 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e art. 394 Regolamento di attuazione (DPR 495/92)
Ultimo aggiornamento: 1 agosto 2023, 14:55