Medie e grandi strutture di vendita - apertura, trasferimento, cessazione...

Servizio attivo

Ultima modifica 18 luglio 2023

Apertura, trasferimento sede, ampliamento superficie di vendita, attivazione nuovo settore; subingresso in gestione, riduzione superficie di vendita, cessazione attività... si comunicano online.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

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Descrizione

Per medie strutture di vendita si intendono gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita da mq. 251 a mq. 2500
In particolare le norme relative alle medie strutture di vendita fanno riferimento alle seguenti classi dimensionali:

  • Medio-piccole strutture di vendita: esercizi e centri commerciali con superficie di vendita superiore a 250 mq. e fino a 1.500 mq.
  • Medio-grandi strutture di vendita: esercizi e centri commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 mq. e fino a 2.500 mq.

Per grandi strutture di vendita si intendono gli esercizi commerciali e/o centri commerciali con superficie di vendita complessiva superiore a mq 2.500

Settori merceologici:

  • a) vendita di prodotti alimentari
  • b) vendita di prodotti non alimentari

Per superficie di vendita si intende, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 114/98 e della Deliberazione di C.R.E.R. n. 1253 e s.m.i., l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso ai clienti, nonché gli spazi di “avancassa” e i vani scala purché non adibiti all’esposizione delle merci.

Ai sensi della Deliberazione di C.R.E.R. n. 1253/99 e s.m.i, nel caso di merci ingombranti e cioè non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie di auto e relativi accessori, rivendite di legnami, di materiali per l’edilizia e di mobili), la superficie di vendita viene computata, ai fini dell’applicazione della disposizione di cui sopra e sempreché vi sia la compatibilità urbanistica-edilizia e di destinazione d’uso, nella misura di 1/10 fino a 2.500 e di 1/4 per la superficie eccedente tale dimensione. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto, è obbligatoria la sottoscrizione di un “atto d’impegno d’obbligo per le merci ingombranti” tra Comune e operatore commerciale che costituisce parte integrante dell’autorizzazione o comunicazione, con il quale l’operatore, inoltre si impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle tassativamente indicate ed a comunicare preventivamente al Comune qualsiasi variazione alle merceologie commercializzate. Ai sensi della Deliberazione di C.R.E.R. n° 1253 del 23/09/1999 e s.m.i., nei punti di vendita nei quali vengono esercitate congiuntamente le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio esclusivamente dei prodotti elencati all’art. 19 bis della L.R.E.R. 14/99 e s.m.i., la superficie di vendita al dettaglio viene computata, sempreché vi sia la compatibilità dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso, nella misura di almeno il 50% della superficie complessivamente utilizzata per la vendita all’ingrosso e al dettaglio quando questa non sia superiore a 5.000 mq.. La parte di superficie eccedente le succitate dimensioni viene considerata esclusivamente come superficie per la vendita al dettaglio. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto, è obbligatoria la sottoscrizione di un "atto d’impegno d’obbligo per commercio ingrosso e dettaglio” da parte dell’operatore con cui il medesimo, inoltre si impegna a non introdurre e vendere merci diverse da quelle tassativamente indicate o a comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate. Nel caso di computo della superficie di vendita secondo tali modalità, non risultano applicabili le disposizioni di cui alla Deliberazione di CRER n° 344/2002.

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Come fare

Per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e l'attivazione di un nuovo settore è necessario presentare richiesta. Tali interventi sono soggetti ad autorizzazione.

Per il subingresso nella gestione, la riduzione di superficie di vendita o di settore merceologico e la cessazione dell'attività è necessaria presentare una SCIA. Tali modifiche possono essere attuate con decorrenza immediata dalla data di presentazione della SCIA.

Subingresso a seguito di cessione, affitto, fusione, conferimento, scioglimento, morte.

Dal 01/02/2013 la comunicazione di trasformazione della natura giuridica, denominazione o ragione sociale/ trasferimento di sede legale/variazioni legale rappresentante/variazioni relative al preposto di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita e di una grande struttura di vendita deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica.

Per la modifica nella titolarità di un esercizio commerciale esistente è necessaria la SCIA Segnalazione Certificata di inizio Attività, che deve essere inoltrata almeno il giorno stesso del subingresso.

L’interessato può iniziare l’attività dal giorno di presentazione della comunicazione.

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Cosa serve

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Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

Per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e l'aggiunta di un nuovo settore merceologico: 90 GG (per media struttura) 120 GG dalla data di convocazione della conferenza dei servizi (per grande struttura)– DPR 407/94.

Per il subingresso nella gestione, la riduzione di superficie di vendita o di settore merceologico: l’inizio o la variazione dell’attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.
Qualora, in sede di controllo delle Segnalazioni e dei relativi allegati,  emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg..

In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

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Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

  • Morali: di cui all'art. 71 del  D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. e all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.(antimafia) da autocertificare da parte del dichiarante, del preposto eventualmente nominato e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Componenti il Collegio Sindacale (effettivi e supplenti), in socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 4.
  • Professionali: di cui all’art. 71 comma 6 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i., in caso di prodotti del settore alimentare : 1. aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano; 2. aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi nell’ultimo quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore in qualità di coadiutore famigliare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS); 3. essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso  siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande 4. essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande. Sia per le ditte individuali che in caso di società, associazione od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare della ditta individuale o rappresentante legale della Società ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
  • Oggettivi: rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali ed ai regolamenti edilizi, di polizia urbana.

Nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare, l'inizio dell'attività è subordinato alla preventiva presentazione della "Notifica" ai fini della procedura di Registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.  

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Condizioni di servizio

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Più informazioni su

Normativa di Riferimento D.L.vo 114/1998 – D.L.vo 59/2010 – DCC 108/2000 - DCC 24/2016 - D.Lvo 222/2016

Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni), ove il fatto non costituisca più grave reato. 

 

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