Agenzia d'affari e autovidimazione del registro giornale degli affari

Servizio attivo

Agenzie d’affari eserciate ai sensi dell'art.115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

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A chi è rivolto

A tutti coloro che intendono aprire un'attività che gestisca affari per conto di altri svolgendo un'intermediazione.

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Descrizione

Si definiscono Agenzie d’affari tutte le imprese che effettuano professionalmente, con scopo di lucro, attività di intermediazione a favore di terzi, con assunzione e trattazione di affari altrui, attraverso la propria opera, a chiunque ne faccia richiesta, con l’esclusione delle attività di intermediazione soggette a specifica disciplina di settore.

Sono Agenzie d'affari NON di competenza del Comune ma del Questore:
le Agenzie matrimoniali;
le Agenzie di recupero crediti;
le Agenzie di pubbliche relazioni

Non sono da intendersi come Agenzie d'affari:
l'attività di agenti o rappresentanti di commercio;
l'agenzia di mediazione immobiliare;
l'agenzia di viaggi;
le Agenzie di pratiche auto;
le Mediazioni creditizie;
le Attività di promotore finanziario

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Come fare

Sia nei casi di avvio che di subingresso, trasferimento, sospensione, modifica societaria e cessazione definitiva, occorre presentare apposita Comunicazione tramite il portale Accesso Unitario Lepida https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale

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Cosa serve

Ai sensi dell'art. 120 del T.U.L.P.S. gli esercenti delle agenzie sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari e tenere permanentemente affissa nei locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative attività. Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tariffa.

Relativamente alla tenuta dei registri per le “Agenzie di Affari”, dovrà essere utilizzata la procedura della ”Autovidimazione”, mediante la presentazione della stessa, tramite il portale Accesso Unitario Lepida https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale

Il registro può essere tenuto in formato cartaceo o informatico (Art. 2215-bis c.c.) e deve essere conservato per i successivi 5 anni.

Copia della “Auto-dichiarazione”, con la ricevuta di avvenuta presentazione al Suap dell’Ente, che ne costituisce parte integrante, deve essere conservata insieme al registro, da esibire alle autorità preposte in caso di controllo.

Alla dichiarazione di vidimazione deve essere, altresì, allegata copia del Timbro della Società/Ditta individuale, con cui vengono vidimate le pagine del Registro giornaliero (solo per registro cartaceo).

Il Registro, una volta completato deve essere ultimato conformemente alle disposizioni di legge, e, in caso di prosecuzione dell’attività, ripresentata una nuova “Auto-dichiarazione”con le medesime modalità.

Per l'avvio dell'attività, il subingresso, il trasferimento di sede, la modifica della ragione sociale, l'autovidimazione del registro e la cessazione definitiva dell'attività deve essere presentata COMUNICAZIONE al Comune di riferimento.

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Cosa si ottiene

La contestuale ricevuta di protocollazione che consente di avviare l'attività ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DPR 160/2010 e smi.

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Tempi e scadenze

La COMUNICAZIONE è immediatamente efficace.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

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Costi

Al momento della presentazione di una pratica attraverso il portale Accesso Unitario, sarà obbligatorio allegare la ricevuta di pagamento dei diritti d'istruttoria specificando nella causale la tipologia dell'istanza che si intende presentare.

Tariffario

Tali pagamenti si effettuano dal sistema comunale di pagamento PagoPa accedendo: https://pagopa.comune.piacenza.it/portal/servizi/pagamenti/nuovo_modello_online/5
Si chiede di inoltrare copia della ricevuta di pagamento come allegato libero all'istanza oppure di inviarla tramite pec a suap@cert.comune.piacenza.it

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Condizioni di servizio

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Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2024, 11:07

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