Ufficio di Piano (art 55 Legge Regionale 24/2017)

Ultima modifica 28 febbraio 2024

Ufficio previsto per i Comuni per l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica loro assegnate dalla legge.

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Competenze

L’art. 55 della Legge Regionale n. 24/2017 prevede che i Comuni, per l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica loro assegnate dalla legge, costituiscano una apposita struttura denominata “Ufficio di Piano”.

L'Ufficio di Piano svolge i compiti attinenti alla pianificazione urbanistica, tra cui la  predisposizione del PUG, degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica e il supporto alle attività di negoziazione con i privati e di coordinamento con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del territorio, fatte salve le attività riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organismi tecnici ovvero agli organi politici.

 

Gli uffici di piano devono essere dotati delle competenze professionali richieste dalla presente legge per lo svolgimento delle funzioni di governo del territorio, tra cui quelle in campo pianificatorio, paesaggistico, ambientale, giuridico ed economico-finanziario.

 

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