Materie del servizio
A chi è rivolto
- trasgressore
- proprietario del veicolo
- altri soggetti; in questo caso l'eventuale pagamento estingue solo il debito, ma non eventuali altre conseguenze della sanzione (decurtazione punti della patente, dissequestro veicolo, ecc...) che rimangono in capo al proprietario / trasgressore.
Descrizione
Tipi di multa
- Verbale di contestazione: Sanzione contestata direttamente a chi ha commesso l'infrazione, a cui viene rilasciato il verbale. Informazioni per pagamento e ricorso sono indicate nel verbale.
- Preavviso: Compilato quando è accertata la violazione e lasciato sul veicolo (es: avviso sui veicoli in divieto di sosta).
- Verbale notificato tramite PEC o per posta (busta verde): Spedito all'indirizzo PEC o di residenza del proprietario del veicolo. Alla sanzione si aggiungono le spese di accertamento e notifica.
Come fare
Come pagare
- Verbali contestati direttamente, accertamenti lasciati sull'auto o notificati a casa o via PEC: pagamento nei tempi indicati sul verbale, online con procedura guidata (link di seguito nella pagina) o con uno dei canali di pagamento PagoPA: tabaccherie, sportelli bancomat, supermercati ecc (scopri di più su PagoPA).
- Mancato pagamento entro 60 giorni (verbali contesta direttamente o notificati a casa o via PEC): il mancato pagamento è comunicato a Ica, che emette una ingiunzione fiscale notificata per posta o PEC al trasgressore / proprietario con le istruzioni per pagare direttamente a Ica.
- Richiesta di pagamento a rate: la Legge n. 120/2010 (art. 202-bis CdS) permette di rateizzare le multe superiori a 200 euro se il reddito annuo del nucleo familiare non è superiore a 10.628,16 euro (limite alzato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente). La richiesta di pagare a rate le sanzioni della Polizia Locale va inviata al Comando di Polizia Locale utilizzando il modulo richiesta pagamento a rate (pdf) (aggiornamento 2022).
Come visualizzare verbali e transiti non autorizzati
E' possibile consultare online (link di seguito nella pagina):
- verbali di contestazione, preavvisi e notifiche inviate a casa o via PEC
- foto di: autovelox, passaggi non autorizzati ai varchi ZTL / APU, passaggi con semaforo rosso, passaggi su corsia riservata.
Veicoli rimossi
Se il veicolo è stato rimosso, occorre recarsi presso il Deposito veicoli rimossi in viale S. Ambrogio (area adiacente a Torrione Fodesta - telefono: 0523 691 457) per la restituzione del veicolo, che avverrà dopo il pagamento (direttamente al deposito) delle spese di rimozione e custodia, nei seguenti giorni e orari:
- giorni feriali dalle 6 alle 00.30;
- domenica e festivi dalle 7.30 alle 24.00
Cosa serve
Verbali e preavvisi contengono le informazioni per pagare e per fare ricorso.
Cosa si ottiene
Pagamento della sanzione oppure la visualizzazione di verbali di contestazione, preavvisi, notifiche a casa, foto di autovelox o passaggi non autorizzati.
Tempi e scadenze
- Verbale di contestazione: pagamento entro 60 giorni dalla data della contestazione (oltre i 60 la cifra dovuta aumenta; la formula del calcolo è spiegata dall'art. 203/comma 3 CdS).
- Preavviso: Termine per pagamento con riduzione del 30%: 5 giorni dalla data del preavviso.
Trascorsi i 5 giorni senza che sia avvenuto il pagamento, il verbale viene notificato con atto giudiziario (con PEC i per posta in busta verde) con aggiunte spese di accertamento e notifica. Solo da tale momento è possibile presentare eventuale ricorso. - Richiesta di pagamento a rate: entro 30 giorni dalla notifica del verbale La richiesta annulla la possibilità di presentare ricorso e la riduzione del 30% per pagamenti entro 5 giorni. La risposta alla richiesta di rateizzazione viene fornita entro 90 giorni; in caso di mancata risposta la richiesta si considera respinta.
Ricorso
Il trasgressore o gli obbligati in solido, possono proporre ricorso:
- entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale al Prefetto di Piacenza. Il ricorso può essere presentato attraverso la Polizia Locale o in alternativa direttamente al Prefetto (in carta semplice, con raccomandata R/R, via PEC) allegando i documenti ritenuti idonei. Nel ricorso può essere eventualmente richiesta l'audizione personale. (rif. Art. 203 del Codice della Strada CdS )
- entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale al Giudice di Pace di Piacenza (rif. Art. 204/bis del CdS)
E' possibile proporre ricorso solo sul verbale (in caso di preavviso quindi occorrerà aspettare la notifica del verbale).
Se la sanzione viene pagata (con o senza sconto), viene meno il diritto a presentare ricorso.
Casi particolari
Nel caso in cui il veicolo sia stato rimosso per sequestro o fermo amministrativo, per chiederne la restituzione il trasgressore / proprietario dovrà rivolgersi agli uffici della Polizia Locale in via Rio Farnese 14/D.
Costi
- Riduzione del 30% su alcune sanzioni se pagate entro 5 giorni
L'importo della sanzione viene ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni (data di valuta) dal momento in cui si riceve il verbale su strada o mediante notifica postale. Il conteggio parte dal giorno in cui è avvenuta la contestazione del verbale (consegnato nelle mani del trasgressore), la notifica (ricevuta per posta o con altre modalità previste dalla legge).
Nel caso del preavviso lasciato sul parabrezza l'importo indicato è già ridotto del 30% ed il pagamento scontato è consentito entro 7 giorni dalla data del preavviso stesso. Trascorsi i 7 giorni, senza che il trasgressore abbia effettuato il pagamento, scatterà la notifica e dal ricevimento della stessa si avrà tempo 5 giorni per il pagamento scontato del 30% dopodiché l'importo della sanzione dovrà essere pagato per intero.
La riduzione NON è applicabile per le seguenti infrazioni stradali:
- violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 202, commi 3 e 3 bis CdS) quali, ad esempio, il non fermarsi all’alt oppure la circolazione con patente o carta di circolazione ritirata;
- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo quali, ad esempio, la circolazione di un veicolo a motore non immatricolato;
- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida quali, ad esempio, il superamento dei limiti di velocità oltre i 40 km orari, il sorpasso in prossimità o corrispondenza di un incrocio, il circolare contromano in curva o su strade a carregiate separate;
- violazioni non incluse nel codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare ad esso. - Non è possibile applicare arrotondamenti: deve essere pagato l'importo esatto della sanzione ridotta, compresi i decimali di euro. In caso di errore si perde il diritto all’eventuale agevolazione; si dovrà quindi pagare la cifra intera della sanzione.
- Spese di notifica: nei verbali le spese di notifica sono quasi sempre incluse nell’importo indicato. Qualora siano specificate a parte, vanno sommate alla somma prevista della contravvenzione prima di effettuare il pagamento.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2026, 12:12