Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a:
- trasgressore
- proprietario del veicolo
- altri soggetti; in questo caso l'eventuale pagamento estingue solo il debito, ma non eventuali altre conseguenze della sanzione (decurtazione punti della patente, dissequestro veicolo, ecc...) che rimangono in capo al proprietario / trasgressore.
Descrizione
Il servizio riguarda il pagameto delle seguenti tipologie di sanzioni amministrative (multe):
- Verbale di contestazione: sanzione contestata direttamente a chi ha commesso l'infrazione, a cui viene rilasciato il verbale. Informazioni per pagamento e ricorso sono indicate nel verbale.
- Preavviso: compilato quando è accertata la violazione e lasciato sul veicolo (es: avviso sui veicoli in divieto di sosta).
- Verbale notificato tramite PEC o per posta (busta verde): spedito all'indirizzo PEC o di residenza del proprietario del veicolo. Alla sanzione si aggiungono le spese di accertamento e notifica.
Come fare
Per verbali contestati direttamente, accertamenti lasciati sull'auto o notificati a casa o via PEC il pagamento va effettuato, nei tempi indicati sul verbale, online con procedura guidata utilizzando il link presente nell'area "Accedi al servizio" oppure con uno dei canali di pagamento PagoPA: tabaccherie, sportelli bancomat, supermercati ecc (scopri di più su PagoPA).
In caso di mancato pagamento entro 60 giorni (verbali contesta direttamente o notificati a casa o via PEC) viene fatta una comunicazione in merito a Ica, che emette un'ingiunzione fiscale notificata per posta o PEC al trasgressore / proprietario con le istruzioni per pagare direttamente a Ica.
Le multe superiori a 200 euro possono essere pagate a rate se il reddito annuo del nucleo familiare non è superiore a 10.628,16 euro, limite alzato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente (Legge n. 120/2010 art. 202-bis CdS).
La richiesta di pagare a rate le sanzioni della Polizia Locale va inviata al Comando di Polizia Locale utilizzando il modulo richiesta pagamento a rate (pdf) (aggiornamento 2022) nei tempi indicati di seguito nella pagina.
Cosa serve
Le informazioni per pagare sono contenuti nei verbali e preavvisi.
Cosa si ottiene
Pagamento della sanzione.
Tempi e scadenze
- Verbale di contestazione: pagamento entro 60 giorni dalla data della contestazione (oltre i 60 la cifra dovuta aumenta; la formula del calcolo è spiegata dall'art. 203/comma 3 CdS).
- Preavviso: Termine per pagamento con riduzione del 30%: 5 giorni dalla data del preavviso.
Trascorsi i 5 giorni senza che sia avvenuto il pagamento, il verbale viene notificato con atto giudiziario (con PEC i per posta in busta verde) con aggiunte spese di accertamento e notifica. Solo da tale momento è possibile presentare eventuale ricorso. - Richiesta di pagamento a rate: entro 30 giorni dalla notifica del verbale La richiesta annulla la possibilità di presentare ricorso e la riduzione del 30% per pagamenti entro 5 giorni. La risposta alla richiesta di rateizzazione viene fornita entro 90 giorni; in caso di mancata risposta la richiesta si considera respinta.
Casi particolari
Se il veicolo è stato rimosso, occorre recarsi presso il Deposito veicoli rimossi in viale S. Ambrogio (area adiacente a Torrione Fodesta - telefono: 0523 691 457) per la restituzione del veicolo, che avverrà dopo il pagamento (direttamente al deposito) delle spese di rimozione e custodia, nei seguenti giorni e orari:
- giorni feriali dalle 6 alle 00.30;
- domenica e festivi dalle 7.30 alle 24.00
Nel caso in cui il veicolo sia stato rimosso per sequestro o fermo amministrativo, per chiederne la restituzione il trasgressore / proprietario dovrà rivolgersi agli uffici della Polizia Locale in via Rio Farnese 14/D.
Accedi al servizio
Canale digitale:
Costi
- Riduzione del 30% su alcune sanzioni se pagate entro 5 giorni
L'importo della sanzione viene ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni (data di valuta) dal momento in cui si riceve il verbale su strada o mediante notifica postale. Il conteggio parte dal giorno in cui è avvenuta la contestazione del verbale (consegnato nelle mani del trasgressore), la notifica (ricevuta per posta o con altre modalità previste dalla legge).
Nel caso del preavviso lasciato sul parabrezza l'importo indicato è già ridotto del 30% ed il pagamento scontato è consentito entro 7 giorni dalla data del preavviso stesso. Trascorsi i 7 giorni, senza che il trasgressore abbia effettuato il pagamento, scatterà la notifica e dal ricevimento della stessa si avrà tempo 5 giorni per il pagamento scontato del 30% dopodiché l'importo della sanzione dovrà essere pagato per intero.
La riduzione NON è applicabile per le seguenti infrazioni stradali:
- violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 202, commi 3 e 3 bis CdS) quali, ad esempio, il non fermarsi all’alt oppure la circolazione con patente o carta di circolazione ritirata;
- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo quali, ad esempio, la circolazione di un veicolo a motore non immatricolato;
- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida quali, ad esempio, il superamento dei limiti di velocità oltre i 40 km orari, il sorpasso in prossimità o corrispondenza di un incrocio, il circolare contromano in curva o su strade a carregiate separate;
- violazioni non incluse nel codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare ad esso. - Non è possibile applicare arrotondamenti: deve essere pagato l'importo esatto della sanzione ridotta, compresi i decimali di euro. In caso di errore si perde il diritto all’eventuale agevolazione; si dovrà quindi pagare la cifra intera della sanzione.
- Spese di notifica: nei verbali le spese di notifica sono quasi sempre incluse nell’importo indicato. Qualora siano specificate a parte, vanno sommate alla somma prevista della contravvenzione prima di effettuare il pagamento.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
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Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2026, 13:05