Cambio di residenza o di abitazione

Servizio attivo

Ultima modifica 29 dicembre 2023

Procedure per il cambio di residenza (tra comuni italiani o da/verso l’estero) e il cambio di abitazione nello stesso comune.

Municipium

Materie del servizio

Municipium

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Municipium

Descrizione

Il cambio di abitazione avviene quando un cittadino o una famiglia si trasferiscono sempre all’interno dello stesso Comune.

Il cambio di residenza è il trasferimento di un cittadino, un intero nucleo familiare o una parte del nucleo familiare da un Comune italiano o dall’estero in un altro Comune italiano.

Il cittadino che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato italiano dello Stato in cui ha stabilito la propria residenza oppure, prima di espatriare, può rendere la dichiarazione al Comune italiano di residenza.

Municipium

Cosa serve

La documentazione da produrre è elencata nel servizio online.

Municipium

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'aggiornamento dell'albo o registro tenuto dall'Amministrazione

Municipium

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 45 giorni 

Municipium

Casi particolari

Modulistica

................

Richieste da altri comuni - inviare richieste iscrizione anagrafica (Mod APR4 sottoscritti con firma digitale o comunque con segnatura di protocollo) via email a u.residenza@comune.piacenza.it

................

Richieste da altri enti pubblici - inviare richieste conferme indirizzi via email a u.residenza@comune.piacenza.it

................

Ospitare cittadini stranieri non comunitari o apolidi  - Chi cede o offre alloggio a qualsiasi titolo o ospita presso la propria abituale dimora un cittadino straniero non comunitario o apolide deve presentare una comunicazione.  Chiunque cede o offre alloggio a qualsiasi titolo o ospita presso la propria abituale dimora un cittadino straniero non comunitario o apolide, anche se parente o affine, deve presentare una comunicazione entro 48 ore così come previsto dal Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 7.  Offrire alloggio significa: ospitare uno straniero non comunitario o apolide, anche se parente o affine; cedere a uno straniero non comunitario o apolide la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, situati nel territorio dello Stato.   Tutte le informazioni sul sito della Questura di Piacenza.

Municipium

Accedi al servizio

Canale digitale:

Canale fisico:

Municipium

Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
Municipium

Contatti

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot