Cambio di residenza o di abitazione

Servizio attivo

Procedure per il cambio di residenza (tra comuni italiani o da/verso l’estero) e il cambio di abitazione nello stesso comune.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

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Descrizione

Il cambio di abitazione avviene quando un cittadino o una famiglia si trasferiscono sempre all’interno dello stesso Comune.

Il cambio di residenza è il trasferimento di un cittadino, un intero nucleo familiare o una parte del nucleo familiare da un Comune italiano o dall’estero in un altro Comune italiano.

Il cittadino italiano che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato italiano dello Stato in cui ha stabilito la propria residenza
oppure, prima di espatriare, può rendere la dichiarazione al Comune italiano di residenza in tal caso il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di
espatrio. Vedasi nel dettaglio le spiegazioni contenute nella dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero.

Il cittadino straniero deve rendere la dichiarazione al Comune italiano di residenza prima di espatriare, oppure inviare il modulo con allegato passaporto alla pec protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

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Come fare

Le dichiarazioni possono essere inoltrate esclusivamente attraverso i servizi on line con credenziali SPID, CIE o CNS.

Se non in possesso di SPID e’ possibile fissare un appuntamento allo Sportello del QUIC 0523 492492 quic@comune.piacenza.it

> Dichiara cambio di residenza e abitazione online

> Dichiara trasferimento all'estero online

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Cosa serve

La documentazione da produrre è elencata nel servizio online.

- Dati anagrafici del dichiarante
- Indirizzo dove il dichiarante intende trasferire la residenza.
- Qualora si trasferiscano altri familiari oppure nell’abitazione siano presenti altri residenti, deve essere compilato il relativo campo e deve essere indicato il rapporto che sussiste.
- Titolo occupazione immobile.
- Firma del dichiarante e dei componenti maggiorenni della famiglia.
- Documento di riconoscimento dei soggetti coinvolti.
- Per cittadini extra comunitari Passaporto e Permesso di soggiorno in corso di validità

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Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'aggiornamento della residenza.

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Tempi e scadenze

La legge prevede per tutti l’obbligo di registrare la residenza tramite una apposita dichiarazione presso l’anagrafe del Comune in cui si stabilisce la dimora.

La dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall’avvenuto trasferimento dal cittadino maggiorenne che può richiederla anche per la propria famiglia.

L’ufficio anagrafe provvede alla variazione di residenza entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta. Gli effetti giuridici decorreranno dalla
data della dichiarazione; da tale momento sarà possibile rilasciare certificati di residenza o altri certificati relativi a dati documentabili sino a quel momento.

L’ufficio anagrafe verifica, entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta,la sussistenza dei requisiti.

Casi particolari
Senza Fissa dimora – Iscrizione anagrafe temporanea:
contattare u.residenza@comune.piacenza.it

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Casi particolari

Modulistica

................

Ospitare cittadini stranieri non comunitari o apolidi 
Tutte le informazioni sul sito della Questura di Piacenza.

Chi cede o offre alloggio a qualsiasi titolo o ospita presso la propria abituale dimora un cittadino straniero non comunitario o apolide deve presentare una comunicazione. Chiunque cede o offre alloggio a qualsiasi titolo o ospita presso la
propria abituale dimora un cittadino straniero non comunitario o apolide, anche se parente o affine, deve presentare una comunicazione entro 48 ore così come previsto dal Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 7. Offrire alloggio
significa: ospitare uno straniero non comunitario o apolide, anche se parente o affine; cedere a uno straniero non comunitario o apolide la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, situati nel territorio dello Stato.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

Canale fisico:

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Condizioni di servizio

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Contatti

Ultimo aggiornamento: 10 luglio 2024, 09:01

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