Pubblici Esercizi

Servizio attivo

Ultima modifica 26 marzo 2024

Nuova apertura, SCIA per subingresso e modifiche societarie e modifica della superficie di somministrazione, trasferimento (servizio online).

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande:

  • Requisiti Morali: di cui all'art. 71 del  D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., agli artt. 11 e 92 del TULPS N. 773/1931 e all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.(antimafia) da autocertificare da parte del dichiarante, il delegato eventualmente nominato e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Componenti il Collegio Sindacale (effettivi e supplenti), il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 4.
  • Professionali: di cui all’art. 6 della L.R. 26/07/2003 N. 14 s.m.i.,
    a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, o per il commercio e la preparazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande;
    b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, un'attività d'impresa nel settore merceologico alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande oppure aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
    c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, o di essere stato iscritto al medesimo registro per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), salva cancellazione. In caso di società, associazioni od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti dal titolare o, in alternativa, dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.
  • Oggettivi: L’attivazione dell’esercizio è subordinata al rispetto delle norme in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria (ai sensi dell’art. 6 Reg. CE 852/2004), sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché le norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e sorvegliabilità.
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Descrizione

Per “somministrazione di alimenti e bevande” si intende la vendita per il consumo sul posto, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico, attrezzati a tal fine e con la presenza del servizio assistito di somministrazione. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività.

Per “superficie di somministrazione”, si intende l’area attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione, ottenuta in concessione (se pubblica) o a disposizione dell’operatore (se privata). La superficie di somministrazione non ricomprende tutti i locali annessi al pubblico esercizio ed aventi finalità diversa dalla somministrazione, i quali rilevano esclusivamente ai fini della superficie complessiva dell’esercizio.

 

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Come fare

È possibile utilizzare il canale digitale o recarsi all?Ufficio pubblici esercizi previo appuntamento

In allegato: 

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Cosa serve

Nuova apertura, modifiche, trasferimento

  • L'apertura di nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è assoggettata ai Criteri di programmazione adottati con DCC 224/2010 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge regionale n. 14 del 26/07/2003 e Direttive Regionali D.G.R. n. 1879 del 23/11/2009” e, pertanto, al rilascio di autorizzazione amministrativa da parte del Comune.

  • Per il subingresso è necessario presentare SCIA al Comune entro il giorno di inizio attività, utilizzando l'apposita modulistica che viene compilata in regime di autocertificazione. Per subingresso s'intende il subentro in un'attività economica esistente a seguito di atto tra vivi, quali per trasferimento di proprietà (compravendita, donazione, fusione), per gestione (affitto d'azienda), o per reintestazione di precedente titolare o per successione (decesso del titolare)

  • Anche la variazione societaria è soggetta a SCIA.

  • Per variazione di titolarità per modifiche societarie nell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande s'intende la modifica della natura giuridica della società, della ragione sociale, il cambio legale rappresentante o della compagine sociale, variazione di sede legale e di delegato.

A norma dell'art. 2556 del Codice Civile e della legge 12/8/1993 n. 310, i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di una azienda commerciale devono essere stipulati presso un Notaio

Il procedimento deve essere avviato unicamente in forma telematica su Suap online della Regione Emilia Romagna Accesso Unitario

Alla domanda / Scia, oltre agli allegati indicati nel SUAP ONLINE, occorre allegare il modulo “dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dai criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla l.r. 26/07/2003 n. 14, approvati con atto di consiglio comunale 3/12/2010 n° 224 ” sottoscritta dal richiedente e firmata digitalmente dal procuratore.

Per informazioni in merito alla zona soggetta a tutela è possibile consultare la determina dirigenziale 1661/2017

Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni), ove il fatto non costituisca più grave reato.

Normativa di riferimento: L.R. 14/2003 – D.L.VO 59/2010 – TULPS 773/1931 – DM 564/92-534/94 - DCC 44/2007 - DCC 224/2010 – DCC 23/2016 Tempi del procedimento:  60 gg – DPR 407/9


Somministrazione

Il procedimento per le seguenti somministrazioni deve essere avviato unicamente in forma telematica su Suap online della Regione Emilia Romagna Accesso Unitario :

  • somministrazione in mense

  • somministrazione di alimenti e bevande a domicilio

  • somministrazionedi alimenti e bevande annessa ad attività principale di trattenimento/struttura di servizio/impianto sportivo (es. cinema, discoteche, piscine, stadio, ecc). È soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) l'apertura/subingresso di attività di somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 4, comma 3 della Legge Regionale n. 14 del 2003 effettuate:

a) congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) all‘intemo delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, cosi come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;

c) nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all‘articolo 2, commi 2 e 2—bis del decreto—legge 29 ottobre 1999, n. 383 (Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sempreché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività;

d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;

e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114);

f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai Comuni;

g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, L.R. 14/2003, fatto salvo quanto previsto alla lettera c) dello stesso comma;

i) al domicilio del consumatore.

Somministrazione ai soci di associazioni e circoli

Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 148, comma 3,5,8, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta segnalazione deve essere presentata unicamente in forma telematica su Suap online della Regione Emilia Romagna Accesso Unitario.


Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla SCIA di avvio attività riguardanti la titolarità, l'affiliazione, la variazione denominazione ecc. Qualora l’attività di somministrazione non sia esercitata direttamente dal circolo, ma affidata in gestione a terzi, la SCIA di somministrazione ai soci dovrà essere presentata dal gestore.

Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande ai soci:

  • Requisiti Morali: di cui all'art. 71 del  D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., agli artt. 11, 92 e 131 del TULPS N. 773/1931 e all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e s.m.i. (antimafia) da autocertificare da parte del presidente.

  • Oggettivi: rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali ed ai regolamenti edilizi, di polizia urbana e di sicurezza.

  • Sorvegliabilità (D.M. 564/1992) I locali dei circoli privati in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. Tutti i circoli privati all’esterno della struttura non possono istallare insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino in qualsiasi forma le attività di somministrazione esercitate all’interno.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci è altresì subordinata alla preventiva presentazione "Notifica" ai fini della Registrazione ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004.Alla SCIA, oltre agli allegati indicati nel SUAP ONLINE, occorre allegare il modulo “dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ in merito al rispetto della normativa in materia di zonizzazione acustica” sottoscritto dal richiedente e firmato digitalmente dal procuratore. Normativa di riferimento: DPR 235/2001 - TULPS 773/1931 – D.L.VO 59/2010 –– DM 564/92-534/94 - DCC 23/2016 -

 


Attività di trattenimento musicale

L'autorizzazione/SCIA di pubblico esercizio abilita alle attività accessorie di cui all’art. 12 della legge Regionale N. 14 del 26.07.2003 alle condizioni e con le modalità indicate nell’art. 15 dei “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge regionale n. 14/26 luglio 2003 e direttive regionali d.g.r. n.1879 del 23/11/2009” approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 224 del 03/12/2010.

La richiesta di effettua attraverso il sistema Suap online della Regione Emilia Romagna Accesso Unitario

L’attività deve svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico sia esso relativo ai locali chiusi che in aree aperte.
Nel caso si utilizzino impianti di diffusione sonora, presso l’esercizio deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge 26/10/1995 n° 447, formulata ai sensi della legge regionale 09.05.2001 n° 15 e della relativa DGR 14/04/2004 n° 673, o in alternativa dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di cui all’art. 8 comma 5, della legge 26/10/1995 n° 447, da cui risulti che non vengono superati i limiti di rumore di zona e differenziali di cui alla zonizzazione acustica approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 06/06/2016.


In caso d’intrattenimento all’aperto, prima di dare inizio all’attività , il titolare del pubblico esercizio è tenuto a presentare al Servizio Ambiente e Parchi apposita comunicazione o richiesta in deroga nei termini e nelle modalità previste dall’art. 10.05.03 delle Norme Tecniche della Zonizzazione Acustica vigente in riferimento alla relativa tab. 7 (ove sono contenuti i limiti di rumore, di tempo, d’orario, numero intrattenimenti nell’arco dell’anno).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 14/2003 – DCC 23/2016

 

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Cosa si ottiene

I permessi richiesti e/o necessari

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Tempi e scadenze

L’inizio dell’attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti. Qualora, in sede di controllo delle Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg.. In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

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Canale digitale:

Canale fisico:

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Condizioni di servizio

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Più informazioni su

Orari

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

Il titolare del pubblico esercizio dovrà rispettare l’orario di apertura e chiusura prescelto e dovrà renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Normativa di riferimento: L.R. 14/2003

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