Ritiro libretto di circolazione, targa o patente di guida

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Ultima modifica 15 settembre 2023

Sanzioni accessorie - La violazione di alcune norme del Codice della strada comporta anche il ritiro per un certo periodo di alcuni documenti.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

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Descrizione

 La violazione di alcune norme del Codice della strada comporta anche il ritiro per un certo periodo di alcuni documenti.

In particolare:

  • carta di circolazione;

  • certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole;

  • targa del veicolo;

  • patente di guida.

La Polizia Locale, quale organo accertatore, ha l'obbligo di inviare il documento ritirato entro cinque giorni a:

  • Ufficio della Direzione generale della Motorizzazione Civile-MCTC (per carta di circolazione, certificato di idoneità tecnica, targa)

  • Prefettura (per la patente)

I documenti vengono inviati agli uffici competenti per territorio, ossia nel luogo della commessa violazione, indipendentemente dalla residenza del trasgressore.
La circolazione durante il periodo di ritiro del documento è vietata e sanzionata.

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Come fare

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Cosa serve

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Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

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Condizioni di servizio

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Contatti

Telefono (negli orari indicati) : 800786342
Telefono (per fissare appuntamenti) : 0523492115
Telefono FAX : 0523492121
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Più informazioni su

Normativa

Art. 216 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) modificato dall'art. 19, D. L.vo 30/12/1999 n. 507 

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