Nascita: denuncia di nascita

Servizio attivo

Ultima modifica 17 agosto 2023

Si comunica agli Uffici dello Stato Civile del Comune

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

La denuncia può essere resa da:

  • uno dei genitori
  • un procuratore speciale
  • dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
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Descrizione

La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune, la nascita di un bambino.

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Come fare

La denuncia si presenta:

  • direttamente al Centro di nascita della Direzione sanitaria dell'ospedale (informazioni sul sito Ausl Piacenza)
  • al Comune di nascita del neonato o di residenza dei genitori.
    Se i genitori risiedono in Comuni diversi, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione viene resa nel Comune di residenza della madre.
    Nel Comune di Piacenza occorre fissare un appuntamento rivolgendosi al Quic

Modalità di richiesta

  • Il dichiarante si presenta presso il Centro di nascita dell'ospedale o Clinica privata o presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune, per rendere la dichiarazione di nascita. 
  • L'operatore stende l'atto di nascita, che viene sottoscritto dal dichiarante e dall'Ufficiale di Stato Civile. 

Nel caso di genitori non coniugati, la dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi, salvo il caso in cui il neonato venga riconosciuto da uno solo dei genitori. Le persone che non comprendono la lingua italiana, devono farsi accompagnare da un traduttore di loro fiducia. 

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Cosa serve

Documentazione

  • Documento di Identità del dichiarante
  • Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto, ovvero constatazione di avvenuto parto
  • Documentazione comprovante il matrimonio (obbligatoria per i non residenti, Atto di matrimonio tradotto e legalizzato se stranieri). Se i genitori non fossero in possesso di tale documento il figlio verrà registrato come “figlio naturale” della coppia.
  • Documentazione rilasciata dal consolato straniero in Italia indicante il cognome da attribuire al bambino secondo la normativa del paese d'origine (facoltativa e da produrre nel solo caso lo straniero non intenda che venga applicata la legge italiana con attribuzione del cognome paterno).
  • Modulo Dichiarazione di Nascita Cittadino Straniero
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Cosa si ottiene

A seguito della registrazione della nascita, viene inviata comunicazione all'anagrafe e assicurazione della avvenuta dichiarazione, alla Direzione Sanitaria dove è avvenuta la nascita, e al Comune se diverso da Piacenza.

Il procedimento si conclude con la sottoscrizione dell'atto di nascita da parte del dichiarante e dell'ufficiale dello Stato Civile.

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Tempi e scadenze

Presentazione richiesta

  • entro 3 giorni dalla nascita direttamente al Centro di Nascita della Direzione Sanitaria dell'Ospedale
  • entro 10 giorni dalla nascita al Comune di nascita del neonato o di residenza dei genitori
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Casi particolari

Denuncia di nascita tardiva (oltre il termine massimo di 10 giorni)

l genitore prende appuntamento al Quic, quindi si presenta per effettuare la denuncia che avviene con le modalità previste per le denunce di figli legittimi e naturali.

  • Presentazione del genitore (o entrambi in caso di denuncia di nascita di figlio naturale) che munito di documento di riconoscimento e dell'attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale, espone le ragioni del ritardo motivandole con uno scritto.
  • L'operatore stende l'atto di nascita del neonato che viene sottoscritto dal dichiarante e dall'Ufficiale di Stato Civile.
  • Successivamente alla chiusura dell'atto di nascita, si provvede all'invio delle comunicazioni per le variazioni anagrafiche del caso, all'A.U.S.L. cui viene comunicata l'avvenuta registrazione ed alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni.

Documenti necessari:

  • Modulo
  • attestazione di nascita rilasciata dall'ospedale
  • documenti d'identità dei genitori

Denuncia di nascita in caso di filiazione non riconosciuta

Nel caso i genitori naturali non vogliano o non possano provvedere al riconoscimento del bambino, l'ostetrica o il Direttore Sanitario del centro di nascita, si presenta all'Ufficio di Stato Civile (su appuntamento, da fissare attraverso il Quic) entro 10 giorni dalla nascita munito di documento di riconoscimento e dell'attestazione di nascita (in originale) rilasciata dall'Ospedale.
(Normativa: - Codice Civile Art. 250 e 254. - D. P. R. n. 396 del 3.11.2000 - Artt. 28, 29, 30, 34 e 35 - Legge n. 218 del 31 .05. 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.")

 

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Condizioni di servizio

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Contatti

Telefono : 0523492492
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Più informazioni su

Modulistica

Ulteriori informazioni

Normativa:
*Codice Civile Art. 231 e seguenti.
*D. P. R. n. 396 del 3.11.2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127
*Legge n. 218 del 31 .05. 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato."
*D.P.R. 445 del 28/12/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa art. 16

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