Bonus barriere architettoniche: dal 30 marzo limitazioni per l’accesso all’agevolazione

Entra in vigore il decreto che restringe la possibilità di fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura. Resta valida la proroga fino al 2025 per la detrazione del 75% delle spese sostenute.

Data :

4 aprile 2024

Bonus barriere architettoniche: dal 30 marzo limitazioni per l’accesso all’agevolazione
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Descrizione

Cambia il bonus barriere architettoniche. Il decreto legge 39/2024 limita infatti, a partire dal 30 marzo, la possibilità di usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, opzioni alternative alla detrazione fiscale delle spese sostenute per lavori finalizzati a rimuovere o a permettere il superamento degli ostacoli che riducono l’autonomia di persone con disabilità.

In modo residuale viene mantenuta questa possibilità solo nei casi in cui, prima dell’entrata in vigore del decreto:

  • Risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario
  • Siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori
  • Sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo

Le disposizioni del decreto sono già in vigore ma non si escludono modifiche del testo nel passaggio parlamentare per la sua conversione in legge.

Il quadro delle attuali agevolazioni

È possibile beneficiare delle agevolazioni:

  • Per interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici
  • Per lavori in edifici già esistenti (quindi, non di nuova realizzazione); per le persone fisiche siano abitazione principale di cui siano proprietari o abbiano diritto reale di godimento; per i condomini: che siano a prevalente destinazione abitativa (non uffici, negozi, servizi)

Non è più ammessa la cessione del credito o lo sconto in fattura. D’ora in poi l’agevolazione consiste nella sola detrazione fino al 75% della spesa sostenuta che deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

È fissato un limite all’ammontare complessivo della spesa ammessa alla detrazione del 75% che varia a seconda della tipologia dell’abitazione:

  • Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • Euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • Euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
Altre condizioni
  • Tutti gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche)
  • L’effettivo rispetto degli standard di accessibilità dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato (progettista solitamente) con una specifica dichiarazione

A prescindere dalle novità introdotte dal nuovo decreto, resta valida la proroga fino al 2025 dell’agevolazione della durata di un anno (in scadenza il 31 dicembre 2022) consistente nella detrazione del 75% delle spese per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche presenti in edifici già esistenti. La detrazione si applicherà per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025. 

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