Materie del servizio
A chi è rivolto
Associazioni sportive operanti nel territorio del comune di Piacenza.
Descrizione
Lo Sportello Punto sport , realizzato dal Comune di Piacenza a seguito di protocollo d’intesa con l’AUSL - Azienda Unità Sanitaria Locale, il Comitato Italiano Paralimpico e il Comitato Nazionale Olimpico Italiano, fornisce un servizio di prima assistenza non specialistica per associazioni e società sportive dilettantistiche in tema legale, fiscale, tributario, lavorativo, tecnico, sportivo, sanitario ed inclusivo.
Come fare
Le richieste di consulenza vanno inviate via email all'indirizzo sportello.sport@comune.piacenza.it
E' possibile inoltre consultare le risposte alle domande frequenti proposte di seguito. 👇
FAQ - risposte alle domande frequenti
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Qual è la normativa di riferimento per la gestione degli impianti sportivi?
Il quadro normativo relativo alla gestione, costruzione e utilizzo degli impianti sportivi è disciplinato dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 19 marzo 2021).
Il Decreto disciplina costruzione e riqualificazione degli impianti sportivi, modalità di affidamento della gestione utilizzo degli impianti da parte delle associazioni sportive, e introduce norme per semplificare la costruzione, la riqualificazione e la gestione degli impianti sportivi, con particolare riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche.
In particolare, l’articolo 4 introduce misure di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative per: costruzione di nuovi impianti sportivi, ristrutturazione o riqualificazione di impianti esistenti, miglioramento della sicurezza delle strutture sportive. La norma consente di presentare al Comune un progetto di fattibilità tecnico-economica con piano economico finanziario per la realizzazione o riqualificazione dell’impianto a rilevanza economica.
L’articolo 5 disciplina invece la possibilità per ASD e SSD di proporre la gestione di impianti sportivi pubblici. In particolare: le associazioni o società sportive possono presentare una proposta di gestione o riqualificazione dell’impianto; la proposta deve includere progetto tecnico, piano gestionale e piano economico-finanziario; il Comune può valutare la proposta e avviare una procedura di affidamento della gestione dell’impianto privo di rilevanza economica. Consulta il vademecum dei documenti da presentare per la rigenerazione riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi.
Il Comune di Piacenza con proprie delibere ha individuato gli impianti sportivi comunali a rilevanza economica e non a rilevanza economica. - Con che criteri e tariffe si possono usare gli impianti sportivi comunali?
Consulta il Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi e le Tariffe per l'uso degli impianti sportivi - Cos'è e come si sottoscrive la Carta dei Valori “Piacenza Vale”?
Cos'è? Come si sottoscrive? Quali sono i vantaggi? Cosa succede dopo la sottoscrizione della Carta dei Valori? Trovi tutti i dettagli nella pagina dedicata alla Carta dei Valori Piacenza Vale - Chi è il Safeguarding?
Il Safeguarding Officer è un professionista con il compito di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza, discriminazione o comportamento inappropriato che possa verificarsi all'interno delle strutture sportive. Si tratta di una figura essenziale per la creazione di un ambiente sportivo che promuova la dignità e la sicurezza di tutti i partecipanti, con particolare attenzione alla protezione dei minori, che sono, per loro natura, i soggetti più vulnerabili. In base al Decreto Legislativo n. 36/2021, il Safeguarding Officer ha il compito di vigilare sul rispetto delle normative e dei protocolli di sicurezza adottati dall’organizzazione sportiva. Tuttavia, è importante sottolineare che questa figura non ha una funzione repressiva o investigativa: non ha la competenza né la responsabilità di condurre indagini, né di adottare misure punitive nei confronti di chi commette atti illeciti. L'azione del Safeguarding Officer si configura piuttosto come una funzione di monitoraggio, prevenzione e sensibilizzazione, destinata a garantire che i protocolli di protezione siano attuati correttamente. Un aspetto chiave nella definizione del ruolo del Safeguarding Officer riguarda la sua responsabilità giuridica. Sebbene tale figura sia investita di una importante funzione di tutela, è bene comprendere che il Safeguarding Officer non risponde penalmente per gli atti illeciti commessi da terzi, né può essere ritenuto responsabile per fatti che esulano dalla sfera di sua competenza. Dunque, la sua funzione non implica una responsabilità diretta per il comportamento illecito di atleti, allenatori, dirigenti o altri tesserati. La sua posizione si configura come un ruolo di controllo e coordinamento all'interno della struttura sportiva, ma non si estende alla responsabilità penale o civile in relazione ai comportamenti illeciti che dovessero emergere. La sua responsabilità si estende a vari ambiti, tra cui il monitoraggio e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), garantendo che le misure di protezione siano adeguate e tempestive, in conformità con le normative di tutela. Il Safeguarding Officer è anche incaricato di vigilare sull'applicazione del Codice di Condotta dell'organizzazione, assicurandosi che tutti i tesserati rispettino le normative di sicurezza e di comportamento etico. Il Safeguarding Officer deve promuovere una cultura sportiva che sia inclusiva, rispettosa ed attenta alla protezione dei soggetti vulnerabili. Ciò implica l’attuazione di programmi di sensibilizzazione e formazione, che coinvolgano atleti, famiglie e operatori sportivi. La figura del Safeguarding Officer è, inoltre, il punto di riferimento per la ricezione di segnalazioni relative a comportamenti violenti, lesivi o discriminatori, che devono essere trattate con riservatezza e tempestività, garantendo la protezione della vittima. Ha anche il compito di valutare la gravità delle segnalazioni ricevute, e, qualora le circostanze lo richiedano, deve trasmettere il caso alle autorità competenti, come le forze dell'ordine o i servizi sociali. In tale ambito, la sua responsabilità si limita a garantire che la segnalazione sia fatta nel rispetto delle normative vigenti, senza sostituirsi agli organi investigativi o giudiziari. Un ulteriore compito del Safeguarding Officer è quello di verificare che i protocolli di sicurezza siano effettivamente rispettati durante tutte le attività sportive, incluse le sessioni di allenamento, le competizioni e le trasferte. Ciò include il monitoraggio delle condizioni di sicurezza nelle strutture sportive e la supervisione delle modalità di interazione tra atleti e staff. Infine, il Safeguarding Officer deve segnalare tempestivamente eventuali carenze o rischi nei protocolli organizzativi e nelle strutture sportive, al fine di migliorare la prevenzione di comportamenti inappropriati o dannosi. È necessario sottolineare che la responsabilità penale per eventuali abusi o reati commessi da allenatori, dirigenti o altri membri dell'organizzazione non ricade sul Safeguarding Officer, in quanto, ai sensi dell'art. 27 della Costituzione italiana, la responsabilità penale è personale e inalienabile. Pertanto, il Safeguarding Officer non ha il compito di attribuire colpe né di prendere decisioni in merito alla responsabilità penale di terzi. In caso di omissioni gravi nel suo operato, come il mancato trattamento o la negligenza nell'affrontare segnalazioni rilevanti, la sua responsabilità potrebbe configurarsi a livello civile o disciplinare, ma non potrà mai essere ritenuto penalmente responsabile per atti illeciti compiuti da altri soggetti. Il suo ruolo non si sovrappone a quello delle autorità competenti, come le forze dell'ordine o gli organi giurisdizionali, che restano gli unici responsabili per l'accertamento di fatti illeciti e per l'eventuale applicazione di sanzioni penali. La nomina e le funzioni del Safeguarding Officer devono essere stabilite con riferimento, oltre che alle disposizioni contenute nei “Principi fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione” elaborati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, anche alle linee guida emanate dall'organismo di affiliazione di ciascuna associazione sportiva, che può trattarsi di una Federazione Sportiva Nazionale (FSN), una Disciplina Sportiva Associata (DSA) o un Ente di Promozione Sportiva (EPS). La nomina formale spetta, in primo luogo, all'organo amministrativo dell'associazione sportiva che ha il compito di individuare la persona più idonea a ricoprire tale ruolo in base alle specifiche competenze richieste. Tuttavia, al fine di garantire una maggiore trasparenza, legittimità e condivisione all’interno della struttura, è fortemente consigliato che tale nomina venga successivamente ratificata dall'assemblea dei soci. L'approvazione da parte dell'assemblea consente, infatti, di rafforzare il consenso all'interno dell'organizzazione, favorendo una gestione partecipata e consapevole delle politiche di safeguarding. Tale processo di ratifica risponde non solo ad un'esigenza di trasparenza gestionale, ma anche ad una logica di coinvolgimento collettivo, fondamentale per il buon funzionamento delle politiche di protezione e tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili. La condivisione della scelta da parte dell'intero organo associativo contribuisce a consolidare la fiducia nella figura del Safeguarding Officer, elemento cruciale per il successo delle misure di prevenzione e contrasto delle violenze e discriminazioni nel contesto sportivo. I compiti, le responsabilità, i requisiti e le modalità di nomina del Safeguarding Officer sono regolati attraverso specifici Modelli Organizzativi (MOG), che ogni associazione sportiva è chiamata a predisporre per assicurare l'efficacia delle misure di protezione. Questi modelli devono garantire la competenza, l'autonomia e l'indipendenza della figura del Safeguarding Officer, nonché un’organizzazione sociale solida e ben strutturata. Si tratta di un aspetto fondamentale per garantire che la figura incaricata operi in condizioni di effettiva imparzialità e senza conflitti di interesse. Tuttavia, si rileva che, per il corretto adeguamento ai Modelli Organizzativi, è necessario un tempo di preparazione adeguato, che potrebbe comportare difficoltà nella tempistica di nomina del Safeguarding Officer nelle organizzazioni sportive, specie in quelle che necessitano di un periodo di transizione per la definizione di tale modello. In linea con le direttive stabilite dai Principi e dalle linee guida delle FSN, DSA ed EPS, la nomina del Safeguarding Officer deve essere improntata ai criteri di autonomia, indipendenza e terzietà rispetto all’organizzazione sociale di riferimento. Ciò implica che la figura del Safeguarding Officer non deve essere influenzata né dal management né dagli altri soggetti operanti all’interno della struttura sportiva, per garantire che le sue decisioni e le sue azioni siano improntate esclusivamente alla protezione dei soggetti vulnerabili ed al rispetto delle normative di sicurezza e tutela. Il processo di nomina del responsabile safeguarding si sviluppa attraverso un articolato procedimento che garantisce la selezione di un candidato adeguatamente qualificato per svolgere tale compito fondamentale. Inizialmente, l’associazione deve procedere ad un’attenta ricerca di figure idonee, sia all’interno che all'esterno dell’organizzazione, che soddisfino i requisiti di competenza ed indipendenza stabiliti dalle normative applicabili. La fase successiva prevede una valutazione approfondita dei candidati, che include colloqui mirati e la verifica delle referenze professionali, per assicurarsi della loro idoneità. Una volta individuata la persona più adatta, l’organo amministrativo, quale il Consiglio Direttivo o il Consiglio di Amministrazione, provvede a formalizzare la nomina attraverso una delibera ufficiale. Sebbene non obbligatoria, è opportuno che tale nomina venga successivamente ratificata dall’assemblea dei soci, in modo da garantire la massima trasparenza e condivisione all’interno dell’organizzazione, consolidando la fiducia nella figura designata. Successivamente, sarà necessario adempiere agli obblighi di comunicazione, informando l’organismo affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva) in sede di riaffiliazione successiva, nonché i soci ed i tesserati attraverso la pubblicazione sul sito web e l'affissione di avvisi in sede. Inoltre, occorrerà notificare la nomina al responsabile federale delle politiche di safeguarding e definire modalità di contatto efficaci, come un indirizzo email dedicato o, preferibilmente, una linea telefonica apposita per il responsabile. Un ulteriore passaggio fondamentale è l’organizzazione di una formazione iniziale specifica per il responsabile nominato, che deve essere conforme alle linee guida fornite dall’organismo affiliante, al fine di garantire un’efficace attuazione delle politiche di protezione e prevenzione. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla nomina del Responsabile Safeguarding rappresenta una violazione delle disposizioni previste dal CONI e delle normative federali applicabili, con implicazioni significative in termini di responsabilità e conseguenze disciplinari. La mancata nomina del Responsabile Safeguarding costituisce una violazione disciplinare grave, in quanto viene considerata una trasgressione ai principi fondamentali dello sport, tra cui lealtà, probità e correttezza, che sono alla base delle relazioni tra i soggetti coinvolti nelle attività sportive. Di conseguenza, l'organismo affiliante, che sia una federazione sportiva o un ente di promozione sportiva, è legittimato ad applicare sanzioni disciplinari nei confronti delle associazioni che non ottemperano a tale obbligo. La violazione di tali principi viene trattata con particolare severità, data la rilevanza delle norme di protezione e prevenzione, che mirano a tutelare la sicurezza ed il benessere degli atleti, in particolare dei soggetti vulnerabili, ed a preservare l'integrità delle organizzazioni sportive.
Questa sezione sarà aggiornata progressivamente con informazioni definite sulla base delle domande poste più di spesso allo sportello.
Ulteriore documentazione comunale è disponibile nella sezione dedicata allo sport di questo sito internet.
Cosa serve
Nelle richieste di consulenza occorre indicare un indirizzo email, un referente e un recapito telefonico.
Cosa si ottiene
Riscontri via email ai quesiti posti.
Tempi e scadenze
Le risposte vengono fornite nel più breve tempo possibile, e comunque entro 30 giorni dall'invio della richiesta.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2026, 17:11