Matrimonio: annotazioni sull'atto di matrimonio

Servizio attivo

Le annotazioni possono essere relative a: separazione, divorzio e convenzioni sul regime patrimoniale.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Ai cittadini che hanno contratto il matrimonio a Piacenza.

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Descrizione

L'Ufficiale dello Stato Civile riceve dalla Cancelleria Civile del Tribunale comunicazione di separazione, ricorso per divorzio o copia autentica di sentenza di divorzio o dal Notaio copia di rogito notarile relativo alla scelta di separazione / comunione dei beni o costituzione fondo patrimoniale.

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Come fare

Modalità di richiesta

L'Ufficiale di Stato Civile effettuate le verifiche, predispone la proposta di annotazione da effettuare a margine degli atti di matrimonio giacenti presso l'ufficio e per i registri depositati presso Procura / Prefettura di competenza per l'effettuazione di analoga annotazione. Nel caso di divorzio, oltre a predisporre la proposta di annotazione da apporre a margine dell'atto di matrimonio, provvede anche all'effettuazione della proposta di annotazione a margine dell'atto di nascita degli sposi (se nati a Piacenza) e della comunicazione (se nati in altro Comune); predispone altresì lettera per variazione anagrafica di stato civile alle anagrafi di residenza degli ex coniugi. Dopo aver effettuato le annotazioni di competenza, si invia assicurazione di avvenuto adempimento alla Cancelleria del Tribunale e/o al Notaio che avevano inviato l'atto.

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Cosa serve

Richieste di annotazioni pervenute da Tribunali o Notai.

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Cosa si ottiene

Atto Conclusivo Apposizione delle annotazioni a margine degli atti di matrimonio giacenti e invio per posta di: proposta di annotazione a Procura / Prefettura, conferme a Tribunali e Notai e lettere per anagrafe.

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Tempi e scadenze

30 giorni per ciascuna annotazione.

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Condizioni di servizio

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Più informazioni su

Normativa: Legge 898/1970. Codice Civile art. 149 e segg. (Capo V) 159 e segg. (Capo VI), DPR 396/2000 

Ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2024, 11:42

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