Salta al contenuto principale

Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno

Regolamento di cui all'Art. 180 del D.L. n.34/2020. Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 6 dicembre 2021.

Tipi di documento:
Argomenti:
Turismo
Imposte
Municipium

Descrizione

In vigore dal 1° gennaio 2018 l'imposta a carico di chi pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili a locazione breve ubicati sul territorio comunale.  

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 54 del 11/12/2017, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2018, l'imposta di soggiorno a carico di chi pernotta nelle strutture ricettive, come definite dalla normativa in materia di turismo, e negli immobili destinati alle locazioni brevi (locazioni di abitazioni di durata non superiore a 30 giorni, ivi incluse quelle che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali) stipulate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o soggetti che gestiscono portali telematici ubicati nel territorio del Comune di Piacenza.
L'imposta è dovuta per persona e per ciascun soggiorno per notte fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi. Si ha consecutività anche quando, nello stesso soggiorno, sono coinvolte più strutture ricettive. Sono soggetti all'imposta i non residenti che pernottano nelle strutture ricettive e negli immobili destinati alle locazioni brevi che si trovano nel Comune di Piacenza. E' esclusa dall'imposta la sosta diurna.

In seguito, sono state apportate dal legislatore rilevanti modifiche alla normativa vigente recepite dal Comune di Piacenza nel nuovo “Regolamento Comunale per la Disciplina dell’Imposta di Soggiorno di cui all’art.180 del D.L. n. 34/2020”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 6/12/2021. In particolare, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi delle locazioni brevi sono:

  • “responsabili del pagamento dell’imposta” e quindi tenuti a versare al Comune l’imposta di soggiorno in caso di rifiuto del versamento dell’imposta da parte del cliente della struttura, con diritto di rivalsa sul cliente;
  • obbligati alla presentazione di dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento (a dichiarazione annuale relativa all’imposta di soggiorno dell’anno 2020 deve essere presentata entro il 30/06/2022, insieme a quella relativa all’imposta di soggiorno dell’anno 2021, come disposto dalla legge di conversione del D.L. n. 41/2021);
  • soggetti alla sanzione amministrativa del 30% dell’importo non versato, in caso di mancato, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno;
  • soggetti alla sanzione amministrativa pari al 200% dell’importo dovuto in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale;
  • soggetti alla sanzione amministrativa pari al 150% dell’importo dovuto in caso di presentazione di dichiarazione annuale infedele.

Tariffe

Le tariffe dell'imposta di soggiorno e le informazioni relative alla gestione sono disponibili in fondo alla pagina.

 

 

Municipium

Ufficio responsabile del documento

Municipium

Formati disponibili

Pdf

Municipium

Licenza di distribuzione

Ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2026, 12:21

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot