Ritiro libretto di circolazione, targa o patente di guida

Sanzioni accessorie - La violazione di alcune norme del Codice della strada comporta anche il ritiro per un certo periodo di alcuni documenti

Ultima modifica 5 dicembre 2023

Argomenti :
Giustizia
Polizia

Sanzioni accessorie - La violazione di alcune norme del Codice della strada comporta anche il ritiro per un certo periodo di alcuni documenti

La violazione di alcune norme del Codice della strada comporta anche il ritiro per un certo periodo di alcuni documenti.

In particolare:

  • Carta di circolazione;
  • Certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole;
  • Targa del veicolo;
  • Patente di guida.


La Polizia Locale, quale organo accertatore, ha l'obbligo di inviare il documento ritirato entro cinque giorni a:

  • Ufficio della Direzione generale della Motorizzazione Civile-MCTC (per carta di circolazione, certificato di idoneità tecnica, targa)
  • Prefettura (per la patente)


I documenti vengono inviati agli uffici competenti per territorio, ossia nel luogo della commessa violazione, indipendentemente dalla residenza del trasgressore.
La circolazione durante il periodo di ritiro del documento è vietata e sanzionata.

Contatti: Ufficio Verbali, Ruoli, Sanzioni accessorie - Corpo di Polizia Locale

Ulteriori informazioni:
Normativa Art. 216 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) modificato dall'art. 19, D. L.vo 30/12/1999 n. 507


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