Liberiamo l'aria

Dal 1° ottobre 2023 al 31 marzo 2024 limitazioni alla circolazione.

Ultima modifica 4 marzo 2024

Argomenti :
Aria
Inquinamento

 

La disciplina che limita la circolazione dei veicoli nel centro abitato del Comune di Piacenza previste dal Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria (Pair 2020) è applicata dal 1° ottobre 2015. L'ordinanza comunale n.124 del 29/02/2024 (che sostituisce integralmente l'ordinanza n. 586 del 29/09/2023), prevede, in attuazione del PAIR2020, le seguenti limitazioni per contenere l’inquinamento atmosferico sul territorio emiliano-romagnolo: 

 

Divieti di circolazione

 

(1) Dal 1° marzo 2024 al 31 marzo 2024, divieto di circolazione dinamica

  • dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 per le categorie di veicoli sotto indicate:
    • veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
    • veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
    • veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
    • ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
  • nelle domeniche ecologiche (3 marzo 2024, 10 marzo 2024, 17 marzo 2024, 24 marzo 2024)  dalle 08.30 alle 18.30, per le seguenti categorie:
    • veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
    • veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
    • veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
    • ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

 

(2) L'adozione delle seguenti misure emergenziali dal 1° marzo 2024 al 31 marzo 2024
a partire dal giorno successivo al giorno di controllo (che corrisponde al lunedì, mercoledì e venerdì o, nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, al primo giorno lavorativo successivo) nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE nel medesimo giorno di controllo dovesse evidenziare la previsione (per il giorno di controllo e per i due giorni successivi, effettuata sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell'aria) del superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della provincia di Piacenza:

  1. divieto di circolazione dinamica dalle 8,30 alle 18,30 per le seguenti categorie di veicoli:
    • veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
    • veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
    • veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
    • ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
  2. in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;

  3. in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente.
    Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.

Le misure emergenziali restano in vigore fino al successivo giorno di controllo di ARPAE incluso (lunedì, mercoledì o venerdì o, nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, al primo giorno lavorativo successivo): ARPAE con il bollettino può comunicare il rientro ad una situazione di “nessuna allerta”, o confermare l'allerta.

 

Altri divieti

(3) Dal 1° marzo 2024 al 31 marzo 2024 in tutto il territorio comunale:

  • divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
  • il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue);
  • il divieto di abbruciamento, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell’articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
  • al divieto di cui al punto precedente sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l’area su cui si pratica l’abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”, come di seguito specificato:
    - per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
    - esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo;

 

(4) Durante la stagione termica 2023-2024, in tutto il territorio comunale:

l’obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che copia informatica per consultazione ospitano attività sportive;

 

(5) Le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:

  1. il divieto di installare nuovi generatori a biomassa legnosa per riscaldamento a uso civile con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “5 stelle”;
  2. l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
  3. l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;
  4. l’obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in sosta.

 

Esclusioni e deroghe

Sono escluse dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1. e al punto 2., lettera a) le seguenti aree interne al centro abitato (planimetria All. 1) in quanto non sono al momento sufficientemente servite dal trasporto pubblico locale:  Località Besurica; Località Montale; Località Le Mose.

Al fine di consentire ai veicoli provenienti dall’area extraurbana di non attraversare la città di Piacenza per raggiungere altre destinazioni e di accedere alle aree di parcheggio servite da bus navetta o da bus di linea sono inoltre escluse dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1. e al punto 2., lettera a) le seguenti vie (planimetria All. 2): Via E. Pavese; Via Einaudi; Via I° Maggio nel tratto compreso tra Via Einaudi e Via Emilia Pavese; bretella Strada Gragnana – Via Einaudi; prolungamento Tangenziale Sud; Strada Agazzana; Tangenziale Sud; Strada Bobbiese; Strada Val Nure; Via Gorra nel tratto compreso tra Strada Val Nure e Largo Anguissola; Via Motti; Via Martiri della Resistenza nel tratto compreso tra Via Motti e Via Manfredi; Via Manfredi nel tratto compreso tra Via Martiri della Resistenza e Via Gorra; Via Delle Novate; Via Emilia Parmense; Via Colombo; P. le Roma; Via La Primogenita; Viale S. Ambrogio; P. le Milano; Via Emilia direzione Milano (S.S. 9); Via Legione Zanardi Landi; Via Maculani; Via XXI Aprile; P. le Torino; Via del Pontiere nel tratto compreso tra Via Nino Bixio e Via XXI Aprile attraverso sottopasso della linea ferroviaria Piacenza - Alessandria;
- Via Nino Bixio nel tratto compreso tra Via del Pontiere e Via Diete di Roncaglia; Via Diete di Roncaglia; Via Caorsana; Via Cremona; nuovo Cavalcaferrovia (Via Diete di Roncaglia – Via XXI Aprile); Via Portapuglia; Via Borgoforte.

Sono inoltre esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1. e al punto 2., lettera a) della presente Ordinanza:

  1. autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
  2. autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
  3. autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030)

Altri veicoli ad uso speciale oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione (punto B dell’allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030):

  1. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
  2. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
  3. veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
  4. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
  5. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
  6. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
  7. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
  8. veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
  9. veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
  10. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;
  11. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.


Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

  1. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
  2. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474



Sono infine esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1. dal lunedì al al venerdì dalle 08,30 alle 18,30 (mentre restano soggetti alla limitazioni delle domeniche ecologiche e alle limitazioni emergenziali) i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In*, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall’Ordinanza n. 872 del 27.12.2022.
*Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) è un servizio della Regione Emilia-Romagna, già attivo in Lombardia e in Piemonte, che promuove un nuovo modo di guidare, più responsabile, per i proprietari di veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione per motivi ambientali.
Chi aderisce volontariamente al servizio riceve una soglia di km da percorrere annualmente, limitando così le emissioni inquinanti del proprio veicolo. Move-In premia anche gli stili di guida virtuosi (ecodriving), aggiungendo km bonus alla soglia chilometrica annuale assegnata al veicolo.  > leggi la notizia completa

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