Descrizione
La violazione di alcune norme del Codice della strada comporta anche il ritiro per un certo periodo di alcuni documenti.
In particolare:
- Carta di circolazione;
- Certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole;
- Targa del veicolo;
- Patente di guida.
La Polizia Locale, quale organo accertatore, ha l'obbligo di inviare il documento ritirato entro cinque giorni a:
- Ufficio della Direzione generale della Motorizzazione Civile-MCTC (per carta di circolazione, certificato di idoneità tecnica, targa)
- Prefettura (per la patente)
I documenti vengono inviati agli uffici competenti per territorio, ossia nel luogo della commessa violazione, indipendentemente dalla residenza del trasgressore.
La circolazione durante il periodo di ritiro del documento è vietata e sanzionata.
Documenti
Ufficio responsabile del documento
Formati disponibili
Licenza di distribuzione
Ulteriori Informazioni
Normativa: Art. 216 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) modificato dall'art. 19, D. L.vo 30/12/1999 n. 507
Ultimo aggiornamento: 1 settembre 2025, 13:39