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Ritiro libretto di circolazione, targa o patente di guida: sanzioni accessorie

La violazione di alcune norme del Codice della strada comporta anche il ritiro per un certo periodo di alcuni documenti.

Tipi di documento:
Municipium

Descrizione

La violazione di alcune norme del Codice della strada comporta anche il ritiro per un certo periodo di alcuni documenti.
In particolare:

  • Carta di circolazione;
  • Certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole;
  • Targa del veicolo;
  • Patente di guida.


La Polizia Locale, quale organo accertatore, ha l'obbligo di inviare il documento ritirato entro cinque giorni a:

  • Ufficio della Direzione generale della Motorizzazione Civile-MCTC (per carta di circolazione, certificato di idoneità tecnica, targa)
  • Prefettura (per la patente)


I documenti vengono inviati agli uffici competenti per territorio, ossia nel luogo della commessa violazione, indipendentemente dalla residenza del trasgressore.
La circolazione durante il periodo di ritiro del documento è vietata e sanzionata.

Municipium

Formati disponibili

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Licenza di distribuzione

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Ulteriori Informazioni

Normativa: Art. 216 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) modificato dall'art. 19, D. L.vo 30/12/1999 n. 507

Ultimo aggiornamento: 1 settembre 2025, 13:39

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