Artisti di strada : richiesta nulla osta
Richiesta di nulla osta per suonatori, mimi, giocolieri, madonnari, ecc...
NULLA OSTA PER ARTISTI DI STRADA
Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile in città
Art. 37 - Artisti di strada
- Non è consentito esercitare l’attività di artista di strada nelle zone limitrofe agli ospedali ed alle scuole, durante l’orario delle lezioni, quando la stessa rechi danno o pregiudizio alla normale attività di tali servizi.
- Gli orari previsti per le prestazioni sono i seguenti:
- dalle ore 9,30 alle 23.00 - dal 1 maggio al 30 settembre;
- dalle ore 9,30 alle 20.00 - dal 1 ottobre al 30 aprile. - L’occupazione dello spazio in strada da parte dell’artista e dell’eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l’occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i mq. 4 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all’esibizione. L’occupazione temporanea del suolo
pubblico è da ritenersi, pertanto, a titolo gratuito. Tale superficie può essere gratuitamente allargata fino ad un massimo di mq. 20 in caso di installazioni artistiche (cosiddetta Urban Art). - Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l’obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l’area interessata
dall’attività in questione. - L’eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.
- L'artista deve presentare richiesta di nulla osta in carta libera all'ufficio Staff Amministrativo Contabile Riqualificazione Sviluppo del Territorio-via Scalabrini, 11, indicando il luogo, la durata e gli orari dell'occupazione, le relative dimensioni, il tipo di attività.
L’ufficio rilascia nulla osta e un tesserino di riconoscimento che consente l’esercizio dell’attività per un periodo massimo di sei mesi, da utilizzare, nel rispetto di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2, a rotazione nelle varie aree della città. - Per la promozione delle attività commerciali è consentito l’accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.
- Non sono consentite attività che comportino l’utilizzo di animali, l’esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d’azzardo previsto dal vigente Codice Penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.
Normativa:
art. 69 TULPS
Ufficio di riferimento:
Segreteria S.U.E.A.P.
via Scalabrini 11
tel. 0523/492476
28/01/2021 - 13/11/2014