Demolizione
L'intervento di demolizione senza ricostruzione è soggetto a SCIA/CILA. L'intervento di demolizione con ricostruzione è soggetto a Permesso di Costruire.
Art.91 Regolamento Edilizio
91.1 Gli interventi di demolizione quelli definiti dal punto i) dell’allegato alla L.R.15/2013 e s.m.i .
91.2 Gli interventi di demolizione negli altri casi, con o senza ricostruzione, possono avere per oggetto complessi edilizi, singoli edifici o parti di essi, nel rispetto della preesistente maglia viaria.
91.3 L'intervento di demolizione senza ricostruzione è soggetto a C.I.L.A
91.4 L'intervento di demolizione con ricostruzione è soggetto a Permesso di Costruire, di cui alla CAPO VII SEZIONE 2 delle presenti norme, nel caso in cui siano richieste deroghe.
91.5 Per gli interventi di demolizione realizzati con lo scopo di evitare situazioni di pericolo derivanti da edifici disabitati, in cattivo stato di conservazione e/o igiene, è consentito il recupero della S.Ed originaria in un periodo successivo. Gli edifici di impianto preesistente non più presenti a causa di crolli o a seguito di demolizione, conservano la S.Ed ai fini della realizzazione di futuri interventi nel rispetto delle presenti norme e delle disposizioni di legge. La consistenza originaria viene comprovata da idonea documentazione (schede catastali, titolo edilizio originario antistante la consistenza dell’edificio, o schede catastali di primo impianto…)
05/02/2021 - 09/10/2020