Comunicazione di inizio lavori
Le comunicazioni di inizio lavori sono effettuate sulla piattaforma telematica (servizio online).
ART.140 Regolamento Edilizio
140.1 Il Titolare di permesso di costruire deve comunicare allo Sportello Unico la data di inizio deilavori, in forma documentabile, e utilizzando l’apposito modello, cartaceo se il titolo edilizio è cartaceo,telematico se il titolo edilizio è in formato digitale. La comunicazione deve essere inoltrata almeno 15giorni prima dell’inizio dei lavori.
140.2 Nella comunicazione di inizio lavori devono sempre essere indicati i nominativi e le relative qualifiche degli operatori incaricati, e quindi responsabili, della direzione dei lavori, dell’esecuzione e della sorveglianza e della sicurezza. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata per iscritto al Dirigente dello Sportello Unico entro quindici giorni.
140.3 Nella comunicazione occorre anche menzionare, ove del caso: data e numero di protocollo dell'autorizzazione sismica o del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture; se non già depositata la documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici e di sicurezza impianti di cui alle leggi n.10/91 D.M. 37/2008; ogni altro adempimento previsto nell’atto amministrativo (pareri e/o nulla-osta di altri Enti o Organi esterni all’Amministrazione comunale);
140.4 Nei casi in cui ciò sia espressamente richiesto nel provvedimento di permesso di costruire,prima dell’inizio lavori, il Titolare deve presentare richiesta di visita di controllo, per le verifiche di tracciato e delle quote altimetriche e planimetriche contestualmente alla comunicazione di cui al precedente primo comma. La visita è eseguita dagli Uffici tecnici comunali entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, i lavori possono avere inizio.
140.5 In mancanza dell’inoltro della comunicazione di cui al primo comma, non potranno essere rilasciate certificazioni attestanti l’inizio dei lavori.
140.6 Nel caso di S.C.I.A. la comunicazione di inizio lavori si considera come da indicazioni contenute nella SCIA stessa come previsto dagli artt. 14 e 15 della L.R. 15/2013 e smi.
140.7 Unitamente alla comunicazione di inizio lavori, in caso di permesso di costruire, ovvero unitamente alla presentazione di S.C.I.A., deve essere inoltrata:
- DICHIARAZIONE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI ai sensi dell’ art. 90 comma 9 del D.LGS. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, con dichiarazione dell’Impresa esecutrice dei lavori dei dati per acconsentire all’Amministrazione l’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C;
- - certificazione o dichiarazione del titolare dell’impresa esecutrice di insussistenza nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 (disposizioni contro la mafia) -(art. 12, comma 1 e 3 della Legge regionale n. 11/2010).
140.8 Sulla base delle previsioni dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs 06.10.2004 n. 251, in assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativi, così come ai sensi del comma 6 dell'art. 9 della L.R.15/2013 il titolo è sospeso nei casi di cui all'art. 32 comma 1 della L.R. 18/2016.
140.9 I soggetti titolati comunicano nelle medesime forme di cui ai commi precedenti il differimento dei lavori secondo le disposizioni di legge.
11/02/2021 - 23/09/2020