Impianti termici - caldaie: norme per l'accensione
Ufficio di riferimento: Ufficio Gestione Calore - Via Millo, 21 - Piacenza.
Periodo di accensione del riscaldamento
Gli impianti termici possono essere utilizzati per 14 ore consecutive con almeno una pausa di un'ora nel periodo che va dal 15 ottobre al 15 aprile; al di fuori di detto periodo, nel caso di particolari condizioni, è possibile accendere gli impianti di riscaldamento per un massimo di 7 ore giornaliere senza comunque superare i 20 gradi all'interno dell'abitazione.
Sono esclusi:
- sedi di rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilati
- scuole materne e asili nido
- alberghi, pensioni e attività assimilabili
- piscine, saune e attività assimilabili
- edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali nei casi di esigenze tecnologiche o di produzione
Normativa:
DPR 74/2013
21/02/2019 - 03/01/2013