Cos'è
La normativa regionale stabilisce che sono denominati hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 12/1999, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore (non superiore a € 250,00).
Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti.
Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a dieci appositi spazi per la vidimazione alla partecipazione di mercatini e 20 per quelli storici, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra Regione.
Il tesserino è valido un anno, dalla data del rilascio.
Non può essere rilasciato per più di una volta all'anno e al massimo quattro volte, anche non consecutive.