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cittaPulita Le norme per una città pulita
O la raccogli o pesti una multa da 50 Euro
Le informazioni sulle aree di sgambamento cani e sulle norme e le sanzioni in vigore per i proprietari di animali che non raccolgono le deiezioni nei luoghi pubblici. Il fine: città più pulita e animali tutelati.

NORME E SANZIONI

Norme regionali, comunali e del buon costume regolano il comportamento dei cittadini proprietari di animali (in particolare cani), che hanno sull’obbligo di raccogliere le deiezioni dei propri animali nei luoghi pubblici, al fine di tutelare l’ambiente urbano e il diritto di tutti/e a vivere in una città pulita e decorosa.
In particolare, nel Comune di Piacenza, è prevista una sanzione di 50 euro per i proprietari d’animali da compagnia che non ne raccolgono le deiezioni prodotte in luogo pubblico.
L’importo – che per legge deve essere compreso fra i 25 e i 150 euro – a Piacenza è fissato nella misura di euro 50,00 (doppio del minimo) in quanto mediamente più favorevole al trasgressore, così come previsto dall’art. 16 della legge n. 689 del 24.11.81 e successive modifiche.
L’obiettivo di tutelare diritti e salute degli animali è perseguito informando i cittadini sulla normativa vigente e sugli obblighi da essa previsti. Sono inoltre portate avanti azioni di controllo sulle iniziative e le attività (fiere, esposizioni ecc.) che si svolgono sul territorio comunale e comportano la presenza di animali, per verificare che i loro fondamentali diritti alla salute siano rispettati pienamente.

Le regole e le norme devono essere prima conosciute e poi rispettate, per tutelare il diritto collettivo di vivere in una città più bella e più pulita.


AREE DI SGAMBAMENTO CANI

Le aree di sgambamento sono aree recintate, provviste di cancelli e riservate ai cani. All’interno non c’è obbligo di paletta, guinzaglio e museruola.
Vedi quali sono le aree presenti nel tuo quartiere >>


Di seguito riportiamo le norme e le sanzioni che regolano il comportamento che i padroni devono tenere portando i loro animali nei luoghi pubblici.

Regolamento generale dei servizi di gestione dei rifiuti del Comune di Piacenza (Dl. C.C. n. 76 del 19/4/99)
Articolo 34 – Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
“ le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde devono provvedere personalmente all’eliminazione e all’asporto di escrementi solidi o condurre l’animale in apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tal scopo dall’Amministrazione Comunale in aree pubbliche cittadine”.

Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni animali: da 50.000 lire (oggi circa 25 euro) a 300.000 (oggi circa 150 euro)

Il Comune di Piacenza applica ai proprietari di animali da compagnia che non ne raccolgono le deiezioni prodotte in luogo pubblico una sanzione pari a euro 50: l’importo è determinato nella misura di euro 50,00 (doppio del minimo) in quanto più favorevole al trasgressore, così come previsto dall’art. 16 della legge n. 689 del 24.11.81 e successive modifiche.

Altre norme che i proprietari di animali da compagnia devono rispettare nei luoghi pubblici:

Regolamento di polizia veterinaria - Capo V- articolo 83
“ il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo….
c) l’obbligo di idonea museruola per i cani NON condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico
d) l’obbligo di museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto,
possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico, i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio”.


Norme a tutela degli animali in relazione a detenzione, vendita, esposizioni, fiere ecc.

Legge regionale n17 febbraio 2005 n. 5 – NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Articolo 3- responsabilità e doveri del detentore (di animali da compagnia, ndr)
Comma 2 “in particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
a) a rifornire l’animale di cibo e acqua in quantità sufficiente e con regolarità
b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico
c) a consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico
d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga
e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni
f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali”.

Articolo 6 – doveri del venditore
Comma 1 “ il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all’acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell’animale venduto ed è tenuto a segnalare all’azienda Usl competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell’acquirente”.
Comma 2 “è fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale”.

Articolo 7 – esposizioni, competizioni, spettacoli
Comma 1 “la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore ai 4 mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano adeguata copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali…”.
Comma 2 “gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell’ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati o esposti a titolo di richiamo o attrazione in ambienti o luoghi pubblici”.

Articolo 9 – tutela dei volatili ornamentali
Comma 1 “chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo
Comma 2 “ al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di:
a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l’intervento deve essere eseguito da un medico veterinario
b) mantenere i volatili legati a trespoli”.

Articolo 10 - tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario
Comma 1 “ i pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua”.

 


aggiornamento scadenza fonte
novembre 2007 --- Ufficio Diritti Animali