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Le norme per una città pulita |
| O la raccogli o pesti una multa da 50 Euro | |
| Le informazioni sulle aree di sgambamento cani e sulle norme e le sanzioni in vigore per i proprietari di animali che non raccolgono le deiezioni nei luoghi pubblici. Il fine: città più pulita e animali tutelati. | |
NORME E SANZIONI
Norme regionali, comunali e del buon costume regolano il comportamento
dei cittadini proprietari di animali (in particolare cani), che hanno sull’obbligo
di raccogliere le deiezioni dei propri animali nei luoghi pubblici, al fine
di tutelare l’ambiente urbano e il diritto di tutti/e a vivere in una
città pulita e decorosa.
In particolare, nel Comune di Piacenza, è prevista una sanzione di
50 euro per i proprietari d’animali da compagnia che non ne raccolgono
le deiezioni prodotte in luogo pubblico.
L’importo – che per legge deve essere compreso fra i 25 e i 150
euro – a Piacenza è fissato nella misura di euro 50,00
(doppio del minimo) in quanto mediamente più favorevole al trasgressore,
così come previsto dall’art. 16 della legge n. 689 del 24.11.81
e successive modifiche.
L’obiettivo di tutelare diritti e salute degli animali
è perseguito informando i cittadini sulla normativa vigente e sugli obblighi
da essa previsti. Sono inoltre portate avanti azioni di controllo sulle iniziative
e le attività (fiere, esposizioni ecc.) che si svolgono sul territorio
comunale e comportano la presenza di animali, per verificare che i loro fondamentali
diritti alla salute siano rispettati pienamente.
Le regole e le norme devono essere prima conosciute e poi rispettate, per tutelare il diritto collettivo di vivere in una città più bella e più pulita.
AREE DI SGAMBAMENTO CANI
Le aree di sgambamento sono aree recintate, provviste di
cancelli e riservate ai cani. All’interno non c’è obbligo
di paletta, guinzaglio e museruola.
Vedi
quali sono le aree presenti nel tuo quartiere >>
Di seguito riportiamo le norme e le sanzioni che
regolano il comportamento che i padroni devono tenere portando i loro animali
nei luoghi pubblici.
Regolamento generale dei servizi di gestione dei rifiuti del Comune di Piacenza
(Dl. C.C. n. 76 del 19/4/99)
Articolo 34 – Obblighi di chi conduce animali domestici su aree
pubbliche
“
le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche
o di uso pubblico compreso il verde devono provvedere personalmente all’eliminazione
e all’asporto di escrementi solidi o condurre l’animale in apposite
piazzole che dovessero essere predisposte a tal scopo dall’Amministrazione
Comunale in aree pubbliche cittadine”.
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni animali: da 50.000 lire (oggi circa 25 euro) a 300.000 (oggi circa 150 euro)
Il Comune di Piacenza applica ai proprietari di animali da compagnia che non ne raccolgono le deiezioni prodotte in luogo pubblico una sanzione pari a euro 50: l’importo è determinato nella misura di euro 50,00 (doppio del minimo) in quanto più favorevole al trasgressore, così come previsto dall’art. 16 della legge n. 689 del 24.11.81 e successive modifiche.
Altre norme che i proprietari di animali da compagnia devono rispettare nei luoghi pubblici:
Regolamento di polizia veterinaria - Capo V- articolo 83
“
il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo….
c) l’obbligo di idonea museruola per i cani NON condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico
d) l’obbligo di museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali
pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto,
possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia,
soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti
al pubblico, i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente
utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani
delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio”.
Norme a tutela degli animali in relazione a detenzione, vendita, esposizioni,
fiere ecc.
Legge regionale n17 febbraio 2005 n. 5 – NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE
Articolo 3- responsabilità e doveri del detentore
(di animali da compagnia, ndr)
Comma 2 “in particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
a) a rifornire l’animale di cibo e acqua in quantità sufficiente
e con regolarità
b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico
c) a consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico
d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga
e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni
f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali”.
Articolo 6 – doveri del venditore
Comma 1 “ il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all’acquirente
un documento informativo attestante i bisogni etologici dell’animale
venduto ed è tenuto a segnalare all’azienda Usl competente la
vendita di cani ed i dati anagrafici dell’acquirente”.
Comma 2 “è fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi
titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso
del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale”.
Articolo 7 – esposizioni, competizioni, spettacoli
Comma 1 “la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata
per gli esemplari di età inferiore ai 4 mesi. Gli esemplari di età superiore
possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano adeguata
copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie
territoriali…”.
Comma 2 “gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti
in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell’ambito
di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia
non possono essere utilizzati o esposti a titolo di richiamo o attrazione in
ambienti o luoghi pubblici”.
Articolo 9 – tutela dei volatili ornamentali
Comma 1 “chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto
a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo”
Comma 2 “ al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto
divieto di:
a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza
maggiore, nel qual caso l’intervento deve essere eseguito da un medico
veterinario
b) mantenere i volatili legati a trespoli”.
Articolo 10 - tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario
Comma 1 “ i pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere
mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con
ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali
e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua”.
| aggiornamento | scadenza | fonte |
| novembre 2007 | --- | Ufficio Diritti Animali |